Operazioni di smaltimento e recupero

Operazioni di smaltimento

D 1 deposito sul o nel suolo ( ad esempio discarica);
D 2 trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi dei suoli);
D 3 iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni di rifiuti pompabili in pozzi, cupole saline o faglie geologiche naturali)
D 4 lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o fanghi in pozzi,in cupole, stagni o lagune,ecc)
D 5 messa in discarica specialmente allestita(ad esempio sistemazione di alveoli stagni separati, ricoperti
D 6 scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione
D 7 immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
D 8 trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12;
D 9 trattamento chimico fisico non specificato altrove nel presente allegato,che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 ( ad esempio evaporazione essiccazione, calcinazione. ecc.)
D10 incenerimento a terra
D11 incenerimento in mare
D12 deposito permanente(ad esempio sistemazione di contenitori in miniera)
D13 raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
D14 ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
D15 deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica.Ai sensi dell’art.2, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che possono recare pregiudizio all’ambiente.

Operazioni di recupero

 R1 utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia
 R2 rigenerazione/recupero di solventi
 R3 riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi(comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
 R4 riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici
 R5 riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
 R6 rigenerazione degli acidi o delle basi
 R7 recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
 R8 recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
 R9 rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R10 spandimento del suolo a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia
R11 utilizzazione dei rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
R12 scambio dei rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R10
R13 messa in riserva dei rifiuti per sottoporle a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti

N.Bil presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica.Ai sensi dell’art.2 i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell’uomo e sensa usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all’ambiente.